Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi nel territorio di Ruffano - MANIFESTAZIONE INTERESSE

Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi nel territorio di Ruffano

Data :

30 luglio 2024

Municipium

Descrizione

Premesso che risulta necessario individuare O.E. per effettuare il servizio di accoglienza  dei cani randagi sul territorio comunale e/o attualmente ricoverati presso strutture dedicate.

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. R. 22 agosto 1989, n. 13, è fatto divieto di condurre animali in strutture ubicate fuori Regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL, dal momento che “le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive Unita' Sanitarie Locali”;

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 della L. R. n. 2/2020 si ribadisce quanto già espresso nell’ art. 5 della L. R. 22 agosto 1989 n. 13 che “è fatto divieto ai comuni di conferire animali in strutture di ricovero ubicate fuori regione, nonché fuori provincia dove è ubicato il comune competente”.

 

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici;

 

Visto e richiamato il REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 14 “Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2, “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione”.

 

Dato atto che l’importo complessivo dell’affidamento del servizio (il contratto avrà durata di anni due) preventivamente ipotizzabile risulta essere stimabile e preventivabile in circa Euro 15.000,00 / annui e che comunque l importo di affidamento sarà contenuto  per quanto previsto dall’art. 50 comma 1 letta– b) del D.lgsl. 36/2023;

Rilevato che:

  • la presente non costituisce indizione di alcuna procedura di gara e/o affidamento ma mira esclusivamente ad esplorare il mercato per individuare operatori economici interessati ad effettuare le attività citate, senza nulla pretendere da parte degli O.E. partecipanti alla presente procedura in caso di non prosecuzione della presente procedura;
  • si procederà alle successive fasi anche allorquando pervenga una sola manifestazione di interesse;
  • si riserva la facoltà di effettuare ulteriori procedure di gara e/o manifestazioni d’interesse, senza nulla pretendere da parte degli O.E. partecipanti alla presente procedura;

 

RIitenuto di dover provvedere in merito tramite attivazione procedura pubblica; 

 

Si Avvia, per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate, la Manifestazione d' Interesse per l': "INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI a AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA  CANI RANDAGI nel Comune di Ruffano

 

TERMINI RICEZIONE CANDIDATURE

LA DOMANDA DOVRA' ESSERE INVIATA ENTRO IL QUINDICESIMO GIORNO, ORE 12.30 DALLA PUBBLICAZIONE

(Si allega DOMANDA di partecipazione)

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

 possesso della regolare autorizzazione secondo la normativa vigente in materia;

 inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione previste agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ;

 

Specificazioni procedurali e Normative di riferimento

 

OGGETTO DEL SERVIZIO

 mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche ottimali;

 il canile destinato al ricovero e custodia dei cani randagi deve garantire il rispetto del benessere dei cani e delle esigenze sanitarie ed il servizio deve essere espletato in apposito immobile che, avente la relativa destinazione d’uso a canile – rifugio, sia garantito da ogni tipo di autorizzazione all’espletamento del medesimo servizio e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste in materia;

il servizio dovrà essere reso dall’affidatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchine e con proprio personale;

pulizia quotidiana dei siti – box di stabulazione e disinfezione settimanale degli stessi e/o ogni qual volta se ne presenti necessità a giudizio del servizio Veterinario della locale e competente ASL;

 fornitura e somministrazione di medicinali secondo le prescrizioni dell’Autorità Veterinaria;

fornitura e somministrazione dei pasti con alimenti idonei conformi alle tabelle fornite dal Servizio Veterinario;

gli affidatari dovranno trasferire i cani di proprietà dell’Ente presso il proprio rifugio dalla struttura non comunale che attualmente li ospita, tramite mezzo idoneo munito delle dovute autorizzazioni previste dalla normativa in materia e a proprie cure e spese. Il trasferimento sarà concordato preventivamente con il Comando di Polizia Locale;

il costo unitario giornaliero preventivato per il mantenimento, il ricovero e la custodia dei cani sarà comprensivo del trasferimento degli stessi attualmente ricoverati in altre strutture non comunali;

 l’Ente corrisponderà il pagamento per il servizio reso in ragione del numero di cani effettivamente custoditi, con cadenza mensile posticipata alla presentazione di regolare fatturazione elettronica alla quale dovrà essere allegato un prospetto del totale delle presenze mensili;

l’affidatario dovrà, inoltre, adoperarsi per garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali ivi ricoverati nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell’adozione in conformità a quanto sancito della normativa vigente, ossia la L. R. n.2/2020 e la L. n. 281/91;

 lo smaltimento delle carcasse di cani morti dovrà avvenire, conformemente alla normativa vigente in materia, a carico dell’affidatario;

l’Amministrazione Comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all’interno della struttura affidataria per mezzo dei suoi dipendenti o del Comando di Polizia Locale, al fine di verificare il regolare andamento del servizio.

 L’affidatario dovrà inoltre predisporre un report mensile inerente al numero effettivo dei cani con identificazione del numero di microchip presenti nel canile/rifugio da inviare in occasione della fatturazione.

 

Le attività dovranno essere effettuate tenuto conto delle disposizioni contenute nel: REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 14 “Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2, “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione”.

 

Si riportano di seguito “cenni” del regolamento per completezza di informazione:

 

Art. 4

Requisiti funzionali dei canili sanitari

 

  1. La gestione ed il funzionamento dei canili sanitari garantiscono:

 

  • la presenza di almeno un operatore fino a 40 animali ospitati, inteso come colui che si occupa del governo degli stessi (alimentazione, abbeveraggio, pulizia);

 

  • la presenza in prossimità di ogni box o recinto dell’elenco dei microchip dei cani in esso ospitati;

 

  • l’esistenza di una convezione sottoscritta dal Comune con una struttura veterinaria privata per la cura degli animali che ne abbiano necessità;

 

  • pulizie giornaliere e periodiche disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;

 

  • la disponibilità delle schede cliniche di ogni cane ivi ospitato, attestanti lo stato fisico generale, le terapie somministrate o in corso, gli interventi chirurgici e l’alimentazione;

 

  • la presenza del registro attestante i decessi con relativo certificato di morte firmato dal veterinario ASL.

 

  • la presenza di una zona dedicata all’allocazione dei congelatori per la conservazione delle carcasse sino al ritiro da parte della Ditta autorizzata.

 

 

Art. 5

Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei canili rifugio

 

  1. I canili rifugi, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del presente regolamento, sono strutture destinate al ricovero dei cani.

 

  1. I canili rifugio devono osservare i seguenti requisiti strutturali:

 

  1. a) i materiali da costruzione utilizzati, non devono essere nocivi per gli animali;

 

  1. b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire la massima igiene, nonché rispettare le seguenti dimensioni:

 

  • box singoli (capacità massima: un esemplare): superficie minima di 6 mq. x 2 m. di altezza, di cui 2 mq. di superficie chiusa, 2 mq. di superficie coperta con pensilina e 2 mq. di superficie scoperta;

 

  • box doppi (capacità massima: due esemplari): superficie minima di 12 mq. x 2 m. di altezza, di cui 4 mq. di superficie chiusa, 4 mq. di superficie coperta con pensilina e 4 mq. di superficie scoperta;

 

  • box tripli (capacità massima: tre esemplari): superficie minima di 20 mq. x 2 m. di altezza, di cui 8 mq. di superficie chiusa, 6 mq. di superficie coperta con pensilina e 6 mq. di superficie scoperta;

 

  1. c) un numero di box - pari almeno al 10% della capacità recettiva della struttura - costruiti secondo i parametri riportati alle lettere a), b), c) dell’art. 3, comma 4, del presente Regolamento, riscaldati ed attrezzati per ospitare animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani);

 

  1. d) area ad uso stabulazione libera e pari almeno al 50% dell’intera superficie della struttura costituita da recinti con superficie minima di 60 mq, dotati di adeguato riparo nei quali ospitare un numero massimo di

esemplari per recinto pari a 3;

 

  1. il canile deve essere costruito da box, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene, i materiali usati per la costruzione della struttura non devono essere nocivi per gli animali;
  2. i box ed i recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi;

 

  1. le coperture dei locali (box e parte coperta dei recinti) devono essere adeguatamente coibentate;

 

  1. i box ed i recinti devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali e dovranno essere dotati di:

 

  • bacheca esterna per l’indicazione dei microchip identificativi dei cani ivi custoditi;

 

  • pedane isolanti in pvc o materiale similare;

 

  • adeguati contenitori antiribaltamento per il cibo e l’acqua, per ciascun cane;

 

  • cucce in numero pari a quello degli esemplari ospitati;

 

  1. un numero pari al 10% di box sul totale dovrà essere dotato di meccanismi divisori di sicurezza che consentano di custodire e gestire cani con particolari problemi comportamentali;

 

  1. area verde di estensione pari almeno al 20% della superficie dell’intera struttura e di minimo 100 mq., adibita a spazio comune sia per lo sgambamento e l’esercizio fisco dei cani sia per la socializzazione tra cani e visitatori, ivi compresi gli aspiranti adottanti e/o affidatari. Tale area deve essere dotata di idonei sistemi di arricchimento ambientale;

 

  1. locale ambulatoriale per la somministrazione di prestazioni veterinarie di base e per la degenza post-operatoria;

 

  1. locale adibito esclusivamente all’allocazione di celle di conservazione per le carcasse degli animali;

 

  1. locale per il deposito di materiali, attrezzature, detergenti, disinfettanti;

 

  1. locale per il deposito di alimenti per animali protetto da sistemi anti-intrusione per roditori ed insetti;

 

  1. locale uso ufficio per gli adempimenti amministrativi, tra cui la conservazione e l’aggiornamento del registro di cui all’art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 2/2020;

 

  1. spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;

 

  1. servizi igienici per i visitatori;

 

  1. telecamere di sorveglianza, interne ed esterne, che garantiscano una copertura dell’intera superficie della struttura e collegate a sistemi di registrazione che consentano l’archiviazione delle riprese per almeno 72 ore, compatibilmente con la normativa nazionale in materia di privacy e di sicurezza dei dati e, comunque, per la sola visione da parte degli organi di vigilanza autorizzati;

 

  1. approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente.

 

  1. Fermo restando il numero massimo di cani collocabili presso le strutture di cui all’art. 7 della Legge regionale n. 2/2020, i canili rifugio, possono essere costituiti da una parte adibita a stabulazione fissa di cui al comma 1 del presente articolo e una parte a stabulazione libera, rispondente ai requisiti riportati ai commi da 1 a 6 del successivo art. 7 del presente regolamento.

 

 

Art. 6

 

Requisiti funzionali dei canili rifugio

 

  1. Il gestore della struttura di ricovero ha l’obbligo di assicurare il rispetto dei seguenti requisiti funzionali:

 

  1. garantire la presenza di un Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/2020 in possesso del titolo di Medico Veterinario e iscritto all’ordine professionale. Il Direttore Sanitario deve monitorare le condizioni di salute e benessere degli animali custoditi presso la struttura e verificare che siano state effettuate le prestazioni sanitarie previste dall’art. 15, comma 1, dalla lettera b) alla lettera

 

  1. della L.R. n. 2/2020. È, inoltre, responsabile dell’eventuale scorta di farmaci presenti nella struttura nel rispetto della normativa vigente;

 

  1. mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi, aggiornato con la banca dati dell’anagrafe regionale e dotarsi di apposito portale web contenente tutte le informazioni relative agli animali ospitati, comprese le foto, liberamente consultabile e contenente le informazioni riguardanti il sesso, l’età e il numero

 

di microchip dell’animale;

 

  1. garantire almeno un operatore ogni 50 animali ospitati, inteso come colui che si occupa del governo degli stessi (alimentazione, abbeveraggio, pulizia) ad esclusione del resto del personale impiegato in amministrazione o altri settori di interesse dell’azienda;

 

  1. garantire giornalmente l’esercizio fisico dei cani ospitati in adeguati spazi;

 

  1. garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e di associazioni nel rispetto di quanto stabilito all’art. 8, comma 1, lettera j) della L.R. n. 2/2020;

 

  1. affiggere, in prossimità di ogni box o recinto, l’elenco dei microchip dei cani in esso ospitati;

 

  1. assicurare un numero di adozioni pari almeno al 20% delle presenze per anno, pena l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative da prevedersi con successiva norma di legge regionale, qualora si accerti che il mancato raggiungimento della percentuale minima è dovuto a cause imputabili al gestore. Per causa imputabile deve intendersi: la mancata messa in campo di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, all’incentivazione delle adozioni, divieto o limitazione ingiustificata all’ingresso del pubblico.

 

  1. garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, il quale può avvalersi della collaborazione di educatori/addestratori cinofili con comprovate competenze, allo scopo di effettuare interventi di socializzazione intra ed interspecifica dei cani, di arricchimento ambientale, di stimolazione fisica e mentale, di educazione di base e di preparazione all’adozione, nonché di recupero comportamentale di cani problematici;

 

  1. organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all’anno, per pubblicizzare le iniziative in struttura ed incentivare le adozioni;

 

  1. garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore consecutive al giorno. Gli orari di apertura al pubblico, così come le eventuali chiusure per motivi straordinari, sono comunicati con congruo anticipo al Comune ed alla ASL competente per territorio e pubblicizzati sul sito ufficiale della struttura. Gli orari di apertura devono essere chiaramente visibili all’ingresso della struttura;

 

  1. consentire l’accesso ai volontari delle associazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020 anche in orari differenti da quelli di apertura al pubblico, ma concordati con il responsabile della struttura;

 

  1. consentire alle associazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020 le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ospitati al fine di facilitare l’adozione.

 

 

Art. 7

 

Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei micro-canili

 

  1. I micro-canili, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del presente regolamento, sono rifugi in cui si praticano forme di governo a stabulazione libera in ampi spazi, insistenti su suolo agricolo, localizzati almeno a distanza di 200 metri dai centri abitati perimetralmente recintati con rete metallica la antiscavalcamento di altezza non inferiore a 2,5 mt.

 

  1. Ogni singolo micro-canile può ospitare massimo n. 60 cani.

 

  1. Ogni recinto presente nel micro-canile può ospitare massimo n. 3 (tre) cani e dovrà avere una superficie minima pari a 60 mq.

 

  1. In ogni micro-canile deve essere presente un reparto di isolamento costituito da n. 3 box di mq 6 (di cui mq 3 di superficie chiusa e mq 3 di superficie scoperta) per m. 2 di altezza.

 

  1. I recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi e devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali.

 

  1. I recinti devono prevedere una:

 

  • parte coperta che può essere:

 

  • ambiente chiuso (legno, muratura o pannelli coibentati);

 

  • ambiente con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati;

 

  • una parte scoperta costituita da una pavimentazione in terreno battuto o ghiaietto;
  • una pedana isolante e adeguati contenitori per l’acqua ed il cibo;

 

  • la rete di separazione tra i recinti e quella dei cancelli di ingresso deve essere di tipo metallico, antitaglio, di materiale inossidabile e di spessore non inferiore ai 4 mm a maglie strette.

 

  1. In ogni micro-canile sono assicurati i seguenti servizi:

 

  • locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature;

 

  • locale o armadio per il deposito dei detergenti e disinfettanti;

 

  • locale o armadio per il deposito degli alimenti per gli animali;

 

  • locale per la preparazione degli alimenti;

 

  • spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;

 

  • spazio comune per la socializzazione tra cani e visitatori, ivi compresi gli aspiranti adottanti e/o

 

affidatari. Tale area deve essere dotata di idonei sistemi di arricchimento ambientale.

 

  1. La struttura deve essere allacciata alla rete idrica o, in alternativa, prevedere appositi serbatoi di acqua potabile.

 

Art. 8

 

Requisiti funzionali e igienico-sanitari dei micro-canili

 

  1. Il gestore dei micro-canili ha l’obbligo di garantire il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6 del presente Regolamento ove applicabili.

 

 

Art. 9

 

Requisiti strutturali e igienico-sanitari delle altre strutture di custodia

 

  1. Le altre strutture destinate alla custodia di cani di proprietà, a scopo di ricovero (pensioni), commercio, addestramento e/o allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti strutturali:

 

  1. i materiali da costruzione utilizzati non devono essere nocivi per gli animali;

 

  1. i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire la massima igiene, nonché rispettare le seguenti dimensioni:

 

  1. box singoli (capacità massima: un esemplare): superficie minima di 6mq. x 2 m. di altezza, di cui 2 mq. di superficie chiusa, 2 mq. di superficie coperta con pensilina e 2 mq. di superficie scoperta;

 

  1. box doppi (capacità massima: due esemplari): superficie minima di 12 mq. x 2 m. di altezza, di cui 4 mq. di superficie chiusa, 4 mq. di superficie coperta con pensilina e 4 mq. di superficie scoperta;

 

  1. box tripli (capacità massima: tre esemplari): superficie minima di 20 mq. x 2 m. di altezza, di cui 8 mq. di superficie chiusa, 6 mq. di superficie coperta con pensilina e 6 mq. di superficie scoperta;

 

  1. la struttura deve essere costruita da box, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene, i materiali usati per la costruzione della struttura non devono essere nocivi per gli animali
  2. i box ed i recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi;

 

  1. i box ed i recinti devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali ed essere dotati di pedana isolante e di adeguati contenitori per l’acqua ed il cibo;

 

  1. le coperture dei locali (box e parte coperta dei recinti) devono essere adeguatamente coibentate;

 

  1. i box ed i recinti dovranno essere dotati di:

 

  1. pedane isolanti in pvc o materiale similare,

 

  1. adeguati contenitori antiribaltamento per il cibo e l’acqua, per ciascun cane;

 

  1. cucce in numero pari a quello degli esemplari ospitati.

 

  1. locale adibito esclusivamente all’allocazione di celle di conservazione per le carcasse degli animali;

 

  1. locale per il deposito di materiali, attrezzature, detergenti, disinfettanti;

 

  1. locale per il deposito di alimenti per animali protetto da sistemi anti-intrusione per roditori ed insetti;

 

  1. spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
  1. servizi igienici per i visitatori;

 

  1. approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente.

 

 

Art. 14

 

Norma transitoria

 

  1. I proprietari ed i gestori delle strutture di ricovero indicate all’art. 2 del presente Regolamento, in esercizio alla data della sua entrata in vigore, si adeguano ai requisiti strutturali, funzionali ed igienico-sanitari indicati agli artt. 3 ,4, 5, 6, 7, 8 e 9 entro il termine di 36 (trentasei) mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.

 

  1. In caso di infruttuoso esito della gara indetta secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici avuto riguardo all’importo complessivo del servizio determinato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, i Comuni, ove ricorrano i presupposti fissati dal comma 2 dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023, individuano un operatore economico privato idoneo a garantire un livello ottimale di benessere animale secondo le disposizioni dell’articolo 76, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

 

  1. Nell’ipotesi di cui al comma 2, può essere derogato il prezzo o costo fisso di € 5,10 IVA compresa (cinque/10) al giorno per ciascun cane di cui al comma 2 dell’art. 11.

 

  1. La previsione di cui al comma 2 trova applicazione a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento e cessa allo scadere del termine di 36 (trentasei) mesi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipium

Allegati

Allegato _a_ domanda di partecipazione ruffano

Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2024, 09:51

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