Combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali
Pubblicato il 1 giugno 2018 • Ambiente
Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi per la combustione, 1. sul luogo di produzione, di paglia, sfalci, potature, materiale agricolo vegetale e forestale naturale, non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti, giardini privati, oliveti, nonché dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., consentite esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e della Legge Regione Puglia n. 38/2016, devono svolgersi inderogabilmente nella seguente fascia oraria: dalle ore 05,00 alle ore 11,00; alle ore 11,00, i fuochi devono essere completamente spenti e deve essere impedita l’emanazione dei fumi residui.