Descrizione
Il 5 febbraio 2026 il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare Prot. n. 004493/2026, con cui dispone l’intensificazione dei controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. Le nuove linee guida puntano a prevenire incendi e garantire evacuazioni sicure, specie dopo i recenti casi di cronaca, intensificando i controlli.
Con la Circolare 674 del Dipartimento VV.F. vengono chiarite le modalità di definizione tecnica dei presidi di prevenzione incendi per attività di somministrazione e spettacoli.
Quando l’intrattenimento diventa prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del TULPS nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del DPR n.151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).
Il ballo non è mai considerato attività accessoria.
La presenza di un'area da ballo (pista) trasforma, di fatto, l'attività in pubblico spettacolo.
Per qualificare la pista da ballo è sufficiente che i tavoli e gli arredi siano posizionati in modo da creare uno spazio destinato al ballo e gli impianti (consolle musicali, disc jockey professionista dell'intrattenimento che seleziona, mixa e riproduce brani musicali, casse acustiche, illuminazione diversa da quella ambientale) siano collocati in modo da definire tale area.
La Circolare 678/2026 ribadisce che la distinzione tra bar/ristorante e locale di spettacolo si fonda sul criterio della prevalenza.
La musica (dal vivo, filodiffusione o karaoke) è ammessa solo se accessoria. Essa deve fungere da mero "sottofondo" o "cornice" e non deve snaturare la causa del servizio, che rimane la somministrazione di cibi e bevande. Deve essere sempre possibile sostenere conversazioni senza dover alzare la voce.
Quando l'intrattenimento diviene il motivo principale della presenza del pubblico, oppure quando avviene una trasformazione funzionale dei luoghi (modifica layout, luci, impianti, pressione sonora che impediscono la normale conversazione), a prescindere dalla licenza originaria, trovano applicazione gli art. 68 ed art. 80 del TULPS e di conseguenza, trova applicazione la relativa normativa antincendio e la disciplina di prevenzione degli ambienti di lavoro in conformità al DM 02/09/2021.
Ai fini del calcolo dell’affollamento si devono più considerare i lavoratori (come da D.Lgs 81/08) oltre il totale degli occupanti a qualsiasi titolo (Titolari, Staff, Clienti, Fornitori).
Con la presenza di più di 50 persone sorge l’Obbligo del Piano di Emergenza ai sensi del D.M. 02/09/2021, e l’adozione di misure di Gestione della Sicurezza Antincendio, anche se l'azienda ha meno di 10 dipendenti.
E’ obbligatorio che il piano preveda procedure specifiche per le persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive.
ATTIVITA’ INTERESSATE:
Bar, ristoranti e pub, con particolare attenzione alla corretta identificazione delle attività di intrattenimento occasionali.
Strutture ricettive: hotel e agriturismi che ospitano eventi o feste con pubblico numeroso.
Organizzatori di eventi: per concerti, manifestazioni e feste aziendali.
Circoli Privati che consentono l'accesso indiscriminato previo tesseramento immediato ("tesserificio") e che ospita oltre 100 persone la cui attività danzante è svolta con allestimenti specifici.
In tali casi, prevale l'esigenza di tutela della pubblica incolumità (Art. 80 TULPS) sulla natura giuridica privatistica dell'ente.
Cosa prevedono i controlli
Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine ed Ispettorato del Lavoro devono verificare l’applicazione delle misure antincendio, la gestione delle emergenze e la coerenza tra i titoli autorizzativi e le reali condizioni di esercizio.
Sanzioni e responsabilità
Il mancato adeguamento può comportare gravi conseguenze, tra cui sanzioni pecuniarie, la sospensione o revoca della licenza, fino all'arresto nei casi previsti dal Codice Penale (artt. 666 e 681) e dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2026, 13:02